Giornata Mondiale del rifugiato e Domande frequenti
Dal punto di vista del diritto internazionale, la differenza è fondamentale. Un rifugiato è una persona costretta ad abbandonare il proprio Paese perché la sua vita, la sua incolumità o la sua libertà sono in grave pericolo; non può farvi ritorno senza subire danni irreparabili. Un migrante, invece, sceglie volontariamente di spostarsi, solitamente spinto dalla ricerca di un lavoro o da un generale miglioramento delle proprie condizioni di vita, e ha la possibilità di tornare a casa in condizioni di sicurezza qualora lo desideri.
Nel linguaggio dei media vengono spesso usati come sinonimi, ma non lo sono. “Profugo” è un termine di uso generico che indica chiunque fugga dal proprio luogo di origine a causa di guerre, carestie, povertà o catastrofi naturali, a prescindere dal fatto che abbia varcato o meno un confine internazionale. “Rifugiato”, invece, indica un preciso status giuridico disciplinato dal diritto internazionale che conferisce a quella persona specifiche tutele e diritti.
Affinché una persona sia riconosciuta come rifugiato, deve rispondere ai criteri stabiliti dalla Convenzione di Ginevra del 1951. La persona deve avere il fondato timore di subire gravi persecuzioni nel proprio Paese di origine per uno di questi cinque specifici motivi: la propria etnia/razza, la propria religione, la propria cittadinanza, la propria appartenenza a un determinato gruppo sociale (ad es. per il proprio orientamento sessuale) o per le proprie opinioni politiche.
In Italia, il diritto di asilo ha una tutela fortissima ed è garantito dall’articolo 10, comma 3, della nostra Costituzione. A livello legislativo, l’Italia ha recepito le direttive europee (in particolare con il D.Lgs. 251/2007 e il D.Lgs. 25/2008) che stabiliscono i criteri e le procedure per richiedere la protezione internazionale. Una volta che le Commissioni Territoriali riconoscono lo status di rifugiato, alla persona viene rilasciato un permesso di soggiorno (generalmente di 5 anni e rinnovabile). Da quel momento il rifugiato acquisisce diritti pari a quelli del cittadino italiano in materia di lavoro, accesso alla sanità e all’istruzione pubblica, all’assistenza sociale e ottiene, inoltre, il fondamentale diritto al ricongiungimento familiare.
I rifugiati climatici (o migranti ambientali) sono persone costrette ad abbandonare la propria terra a causa di eventi climatici estremi, inondazioni, siccità prolungate o l’innalzamento del livello del mare. Sebbene il fenomeno sia in drammatica crescita in tutto il mondo, questa categoria non è ancora ufficialmente riconosciuta dalla Convenzione di Ginevra del 1951, che limita lo status di rifugiato alle sole persecuzioni politiche, religiose o belliche. Questo vuoto giuridico priva milioni di persone di tutele legali, ed è per questo che ActionAid e molte altre organizzazioni si battono per il riconoscimento dei loro diritti e per una giustizia climatica globale
La differenza risiede esclusivamente nel confine geografico. Entrambi scappano per gli stessi identici motivi (guerre, violenze, persecuzioni), ma mentre il rifugiato attraversa una frontiera internazionale per cercare protezione in un altro Stato, lo sfollato interno fugge rimanendo all’interno dei confini del proprio Paese. Gli sfollati interni oggi rappresentano la quota più ampia delle persone in fuga nel mondo (oltre 68 milioni) e spesso vivono in condizioni di estrema precarietà, poiché lo Stato che dovrebbe proteggerli è talvolta lo stesso che ha causato il conflitto.
